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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE GRUPPO SPORTIVO "LE SGALMARE" COLÀ CON FINALITÀ DI PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE, FOLCLORISTICHE POPOLARI E CULTURALI

 

Art. 1
L'Assemblea dei soci ordinari gode di tutte le facoltà decisionali attinenti agli argomenti trattati o proposti in sede. L'Assemblea che gode dei poteri decisionali è costituita dai soli soci ordinari.

Art. 2
Il patrimonio sociale sarà costituito da beni materiali oltreché da eventuali lasciti o donazioni o contribuzioni da altri Enti o di terzi, dal versamento della quota annua associativa, da deterinarsi in sede Assembleare e dall'utile che si potrà ricavare da gare o manifestazioni folcloristiche.

Art. 3
L'Assemblea dei soci elegge un presidente, un tesoriere, un segretario; i quali rimangono in carica due anni; essi, prima della scadenza possono essere riconfermati per un uguale periodo di tempo da una dichiarazione scritta e firmata da almeno 50%+1 dei soci.

Art. 4
Qualora l'associazione fosse ufficialmente sciolta il patrimonio sarà interamente devoluto in beneficenza.

Art. 5
Il gruppo Sportivo avrà le seguenti categorie di soci:

  • onorari
  • sostenitori
  • ordinari

Nella categoria dei soci "sostenitori ed ordinari" saranno ammessi tutti coloro che abbiano versato la rispettiva quota annuale. E' facoltà dell'assemblea accettare o meno l'iscrizione, nel caso venga respinta è obbligatoria la verbalizzazione e comunicazione all'interessato della motivazione del rifiuto.

Art. 6
Latessera di Socio di qualsiasi ordine ha validità annuale, dando diritto per l'anno amministrativo in corso a quanto è specificato all'art. 7.

Art. 7
Salvo il diritto di voto, dettato nel successivo art. 9; tutte le categorie si Soci hanno diritto ai benefici che la Società, nei limiti della possibilità, stabilirà per decisione dell'Assemblea dei soci ordinari.

Art. 8
L'Assemblea generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria una volta la settimana in un giorno stabilito dall'Assemblea stessa.
Le Assemblee straordinari possono essere convocate durante l'Assemblea ordinaria con voto di approvazione della metà + 1 dei Soci ordinari presenti in momenti di intensa attività del gruppo o per motivi di urgenza immediata.

Art. 9
Tutti i soci possono partecipare all'Assemblea, tuttavia solo i soci ordinari hanno diritto al voto, purché naturalmente si trovino in regola con la quota associativa. Nessun Socio può farsi rappresentare in Assemblea.

Art. 10
Le sedute sono aperte al pubblico ma qualunque socio ordinario può chiedere che essa avvenga a porte chiuse con motivazione verbalizzata.

Art. 11
Qualora chi ricopre cariche sociali dovesse assentarsi per un prolungato periodo di tempo, deve preventivamente informare l'Assemblea che provvederà a sostituirlo in tempo utile.

Art. 12
Qualora uno qualsiasi dei soci ordinari venisse ad accumulare un numero eccessivo di assenze potrà essere richiamato dal Presidente.

Art. 13
Qualsiasi Socio ordinario può richiedere la verbalizzazione di argomenti discussi, votazioni o delibere in qualsiasi momento della seduta.

Art. 14
Ogni componente dell'Assemblea è tenuto a seguire lo spirito delle decisioni adottate dalla maggioranza.

In caso di gravi manchevolezze da parte di qualsiasi componente, può essere deliberata la sua espulsione dall'Assemblea.

Art. 15
Per la conservazione del capitale liquido sociale viene istituito un libretto postale intestato a: "G.S. LE SGALMARE COLA", con firma depositata del tesoriere in carica.

Art. 16
L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 17
Alla fine di ogni anno finanziario l'Assemblea procede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo del conto economico e lo rende noto ai Soci.

Art. 18
L'età minima di ammissione a socio ordinario è fissata nel diciottesimo anno compiuto.